normativa e legislazione tecnica

Prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, è in vigore il decreto 2 settembre 2021

È entrato in vigore oggi 4 ottobre il decreto con i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.lgs n. 81/2008

E’ entrato in vigore in data 4 ottobre 2022 il decreto 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno avente per oggetto i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 237, sempre in data 4 ottobre, nel 2021, questo decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Il provvedimento comprende 8 articoli e 5 allegati.

Articoli:

  • 1 Campo di applicazione
  • 2 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
  • 3 Informazione e formazione dei lavoratori
  • 4 Designazione degli addetti al servizio antincendio
  • 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
  • 6 Requisiti dei docenti
  • 7 Disposizioni transitorie e finali
  • 8 Entrata in vigore

Allegati:

  • Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
  • Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
  • Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
  • Allegato IV IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
  • Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

Si ricorda inoltre che in data 29 ottobre 2022 entra in vigore anche il decreto 3 settembre 2021, del ministro dell’Interno di concerto con il ministro del Lavoro, il cui allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.259 del 29 ottobre 2021, il provvedimento, detto “Decreto Minicodice”, stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Il nuovo decreto abroga il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.