Principali modelli giuridici per realizzare le CER: il report di Art-ER in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
Illustrate le caratteristiche dei principali modelli riconosciuti dal nostro ordinamento
In base alla normativa vigente, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) devono assumere la natura di soggetto giuridico autonomo rispetto ai partecipanti alla stessa, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE e dal d.lgs. n. 199/2021.
Sulla questa base è stato appena pubblicato un documento a cura di Art-ER, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che analizza il processo di ideazione e realizzazione di una CER, fornendo un approfondimento sui principali modelli giuridici utilizzabili per la sua costituzione, in considerazione degli obiettivi che si intende perseguire.
Il report descrive le caratteristiche generali dei principali modelli attualmente riconosciuti dal nostro ordinamento con cui è possibile realizzare una CER, considerando gli aspetti di forza e debolezza di ciascuno:
- modelli societari, attinenti cioè alle società di cui al libro V del codice civile
- modelli del terzo settore, attinenti cioè alla disciplina dettata in materia dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
I modelli sono il frutto di una selezione, tra le fattispecie previste dal Codice Civile e da altre leggi speciali, di quelle maggiormente compatibili con i requisiti e le condizioni essenziali poste dal legislatore per le CER.