normativa e legislazione tecnica

Pubblicate modifiche al Codice di Prevenzione Incendi in vigore a partire dal mese di ottobre 2019

In data 23 aprile 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.95 il DM 12 aprile 2019 che modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

In data 23 aprile 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.95 il DM 12 aprile 2019 che modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) e che entrerà in vigore il 21 ottobre 2019.

Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 prevedono l’eliminazione del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco”.

Il nuovo decreto introduce due elementi:

  • l’ampliamento del campo di applicazione (inserite nuove attività dell’allegato I del Dpr 151/2011)
  • l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

L’obbligo riguarda edifici dove si  producono sostanze ritenute a rischio (officine, laboratori, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici).

Sono soggetti ai nuovi requisiti anche alberghi, scuole ed edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), aperti al pubblico e ospitanti biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

Il Codice di prevenzione incendi diventa obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento di quelle esistenti. Il Decreto Ministeriale prevede inoltre che, le attività alle quali si applicano le norme tecniche, non siano tenute a rispettare alcune disposizioni più specifiche (Decreto 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione» e il Decreto 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti  da  costruzione  installati  in  attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»).