Pubblicato DM attuativo per credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso
Il Ministero della Transizione Ecologica definisce i requisiti e le modalità di applicazione dei crediti d'imposta di cui al Decreto Crescita 2019
Prosegue da parte delle istituzioni la definizione di misure di agevolazione e sostegno ai principi dell’economia circolare. In particolare è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale odierna, il Decreto 6 ottobre 2021 Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso. Il DM in esame definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 26-ter, comma 2, del DL 34/2019 – cosiddetto Decreto crescita 2019 – così come modificato dalla Legge 58/2019.
Le agevolazioni in questione sono riconosciute per l’anno 2020 in relazione all’acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni in questione nell’esercizio dell’attività economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di 10.000€ per beneficiario.
I produttori che desiderano dimostrare il possesso dei requisiti tecnici per i beni realizzati possono ricorrere ad una delle seguenti modalità indicate dal DM stesso:
- un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Reg. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Reg. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.
Il riconoscimento del credito d’imposta avverrà tramite richiesta alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito https://www.mite.gov.it/, da presentare entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’attivazione della piattaforma nella sezione news dello stesso sito. La domanda, firmata digitalmente, dovrà essere corredata:
- dalle attestazioni/certificazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici dei beni;
- dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e dell’effettivo impiego dei beni acquistati nell’esercizio dell’attività economica/professionale;
- dalla dichiarazione di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito d’imposta di cui all’art.1, comma 73, della Legge 145/2018;