normativa e legislazione tecnica

Recupero edilizia residenziale pubblica: 468 milioni stanziati in attuazione del “Piano Casa”

Pubblicato il decreto che attua l’art. 4 del D.L. 47/2014 e reca i criteri per il programma di recupero degli immobili e degli alloggi pubblici.

21/05/2015 – Pubblicato il Decreto 16 marzo 2015 del Ministero delle infrastrutture e trasporti che – in attuazione dell’art. 4 del D.L. “Casa” 47/2014 – reca i “Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Secondo quanto previsto all’art. 4, il programma si attuerà sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia attraverso la manutenzione straordinaria, anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.

Per il finanziamento del programma sono stati previsti circa 400 milioni derivanti da risorse destinate alle infrastrutture strategiche, e ulteriori 68 milioni circa stanziati dal comma 5 dell’art. 4 del D.L. 47/2014. In totale si tratterà quindi di circa 468 milioni di Euro, la cui ripartizione tra Regioni e Province autonome è indicata nelle tabelle in allegato al decreto.

All’interno del decreto sono inoltre disciplinate le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento, i criteri di ripartizione delle risorse, i soggetti proponenti e le procedure, nonché le procedure per il monitoraggio degli interventi e le eventuali revoche.

In riferimento alle tipologie di interventi, sono previste due linee:

  • una prima linea di interventi di modesta entità – 15.000 Euro massimo – finalizzati a rendere rapidamente disponibili alloggi attraverso lavori di efficientamento e manutenzione;
  • una seconda linea di interventi di maggiore entità – 50.000 Euro massimo – finalizzati alla manutenzione straordinaria ed al ripristino di alloggi di risulta tramite lavori di: efficientamento energetico; adeguamento e miglioramento antisismico; rimozione di materiali nocivi quali amianto, piombo, ecc.; eliminazione di barriere architettoniche; manutenzione straordinaria di parti comuni o pertinenze; frazionamenti o accorpamenti anche con rinnovo o sostituzione di parti strutturali.

Il provvedimento assegna alle Regioni 120 giorni a partire dalla pubblicazione del decreto, per definire gli interventi da finanziare ed inviare la lista al Ministero delle infrastrutture.