Direttiva Efficienza Energetica
Direttiva 2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) n.L. 328 dell’ 11 dicembre 2018 la Direttiva 2018/2002/UE che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica visualizza le novità introdotte
Il 22 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato ufficialmente una proposta per una Direttiva sull’Efficienza Energetica. Il difficoltoso processo di definizione del testo di legge si è chiuso il 14 giugno 2012 con il raggiungimento di un accordo tra Parlamento e Consiglio.
La direttiva sull’efficienza energetica stabilisce un obiettivo di efficienza del 20% identificando misure che separano l’UE dal raggiungere il target fissato al 2020. Basandosi sul principio cardine che «l’energia che costa meno è quella che non si consuma», si cerca quindi di raggiungere quanto prefissato con l‘accordo sul pacchetto clima ed energia 20-20-20. che prevede, da parte dei paesi dell’Unione, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l’aumento dell’efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternative entro il 2020.
Il 14 novembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L 315 del 14/11/2012) è stato pubblicato il testo definitivo della Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza energetica. La Direttiva è entrata ufficialmente in vigore il 4 dicembre 2012 e fissava il recepimento delle relative disposizioni da parte degli Stati membri nel diritto nazionale entro il 5 giugno 2014.
Il 21 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L. 328) la Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 25 giugno 2020.
Recepimento nazionale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“.
Il provvedimento, che è entrato in vigore domenica 20 luglio, “stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” che consiste “nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tep dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 m.ni di tep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale”.
Tra le misure previste dal decreto è presente un programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico, e in particolar modo all’Art. 4 viene richiesto all’ENEA di elaborare una proposta di intervento, nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE), per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, sia pubblici che privati.
Il regime obbligatorio di efficienza energetica ,di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, sarà costituito secondo il decreto dal meccanismo dei certificati bianchi che dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico, al 31 dicembre 2020, non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato.
All’art.8 sono inoltre introdotti obblighi di diagnosi energetiche per grandi aziende ed energivori, condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, da effettuarsi entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
All’art. 9 si riconosce l’importanza dei sistemi di misurazione intelligenti, e quindi della “misura” dei consumi e dei risparmi conseguiti.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, secondo l’art.15, il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica», destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti, “il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.”
Ai fini della Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento l’Art. 10 prevede che, entro il 30 ottobre 2015, il GSE predisponga un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché’ del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. A tal fine è richiesta al GSE l’istituzione di una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione. Sulla base di tali valutazioni saranno poi individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 per sfruttarne il potenziale di aumento di efficienza. Proprio alla realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento potrà essere destinata una apposita riserva del Fondo per l’efficienza energetica citato precedentemente.
Altra novità introdotta dal testo è l’intervento dell’AEEG su remunerazione reti, priorità di dispacciamento, partecipazione della domanda ai mercati (art. 11, comma 1) cui dovrà seguire un atto di indirizzo del ministero dello Sviluppo economico sui compiti assegnati.
Il comma 3 del medesimo articolo dispone anche il superamento della struttura progressiva della tariffa elettrica precisando che “l’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini“, facendo inoltre attenzione ai clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate.
Con una rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio, sono stati pubblicati gli Allegati al Dlgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE per la promozione dell’efficienza energetica, assenti dal testo iniziale del decreto pubblicato in GU il 18 luglio.
L’Allegato 1 elenca la legislazione comunitaria relativa a prodotti, servizi ed edifici che le pubbliche amministrazioni centrali devono rispettare in occasione della stipula di contratti di acquisto o nuova locazione di immobili, o di acquisto di prodotti e servizi.
Nell’Allegato 2 sono indicati i criteri minimi per le norme tecniche in materia di audit energetici per i settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, che UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, dovrà elaborare entro 180 giorni dalla pubblicazione del Dlgs.
I restanti Allegati riguardano:
- Allegato 3 – Potenziale dell’efficienza per il calore e il raffreddamento
- Allegato 4 – Analisi costi-benefici
- Allegato 5 – Garanzia di origine dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento
- Allegato 6 – Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell’energia e per le tariffe della rete elettrica
- Allegato 7 – Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
- Allegato 8 – Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d’appalto.