efficienza energetica

Direttiva Efficienza Energetica

Direttiva 2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) n.L. 328 dell’ 11 dicembre 2018 la Direttiva 2018/2002/UE  che modifica la Direttiva 2012/27/UE  sull’efficienza energetica  visualizza le novità introdotte

Il 22 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato ufficialmente una proposta per una Direttiva sull’Efficienza Energetica. Il difficoltoso processo di definizione del testo di legge si è chiuso il 14 giugno 2012 con il raggiungimento di un accordo tra Parlamento e Consiglio.

La direttiva sull’efficienza energetica stabilisce un obiettivo di efficienza del 20% identificando misure che separano  l’UE dal raggiungere il target fissato al 2020. Basandosi sul principio cardine che «l’energia che costa meno è quella che non si consuma», si cerca quindi di raggiungere quanto prefissato con l‘accordo sul pacchetto clima ed energia 20-20-20. che prevede, da parte dei paesi dell’Unione, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l’aumento dell’efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternative entro il 2020.

Il 14 novembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L 315 del 14/11/2012) è stato pubblicato il testo definitivo della Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza energetica. La Direttiva è entrata ufficialmente in vigore il 4 dicembre 2012 e fissava il recepimento delle relative disposizioni da parte degli Stati membri nel diritto nazionale  entro il 5 giugno 2014.

Il 21 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L. 328) la Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 25 giugno 2020.

 

Direttiva 2018/2002

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2019/2002 alla direttiva 2012/27/UE:

  • Art. 1 – sostituito il comma 1 della direttiva 2012/27/UE

Viene integralmente sostituito il precedente comma 1, confermando l’obiettivo di efficienza energetica della UE del 20% entro il 2020, ma introducendo il nuovo obiettivo di almeno il 32,5% per il 2030.

  • Articolo 3 – Obiettivi di efficienza energetica – integrato con nuovo comma 4, comma 5 e comma 6

Si conferma che nìon sono previsti target vincolanti per gli Stati membri ai quali, quindi, si lascia libertà per determinare il rispettivo contributo, calcolato sul consumo di energia primaria o finale, o di risparmi energetici primari o finali, o di intensità energetica. In ogni caso ciascuno Stato deve notificare il rispettivo contributo al raggiungimento del target europeo attraverso il proprio piano clima ed energia.

L’Italia ha già inviato alla Commissione europea la propria proposta di Piano nazionale integrato per l’energia e il clima – PNIEC per gli anni 2021-2030 ed  ha definito un obiettivo di risparmio al 2030 ben più ambizioso rispetto al target europeo del 32,5%. fissandolo all 43%. , Il PNIEC riceverà entro giugno le valutazioni della Commissione UE e sarà quindi finalizzato entro la fine del 2019.

  • L’Articolo 7 viene sostituto con i nuovi articoli  7 e 7 bis

Si conferma il regime obbligatorio di efficienza energetica nel periodo 2021 – 2030, con l’obiettivo dello 0,8% annuo (e non più l’1,5%) di nuovi risparmi sui consumi finali di energia. Ogni Stato può adottare uno schema di efficienza energetica obbligatorio, come in Italia i TEE, oppure misure alternative.

Si specifica, inoltre, che “ Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020”.

Sempre con riferimento al regime obbligatorio di efficienza energetica, è possibile considerare nel calcolo dei risparmi energetici quelli ottenuti nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione, o il 30% della quantità verificabile di energia generata o autoconsumata in un edificio a seguito dell’installazione di fonti di generazione rinnovabile. Ogni Stato potrà escludere, dallo scenario di base del calcolo, in tutto o in parte l’energia usata nei trasporti.

  • Articolo 9  – Misurazione del gas e dell’energia elettrica

Cambio di titolo per quest’articolo, che diventa “Misurazione del gas e dell’energia elettrica”. Semplificato, rispetto alla precedente formulazione il comma 1, nel modo seguente:

Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso.”

  • Nuovo Articolo 9 bis  – Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico
  • Nuovo articolo 9 ter – Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico

Entrambi gli articoli puntano l’attenzione sulla necessità di installazione di contatori per la misura del consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico, salvo che la loro installazione non sia efficiente in termini di costi o tecnicamente non fattibile. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.

  • Nuovo articolo 9 quater – Obbligo di lettura da remoto

Il nuovo articolo stabilisce che:

1. Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 1.

2. Entro il 1 gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.»;

  • Articolo 10  – Informazioni di fatturazione per il gas e l’energia elettrica

Cambio di titolo per quest’articolo, che diventa “Informazioni di fatturazione per il gas e l’energia elettrica”

  • Nuovo Articolo 10 bis  – Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico

In tale articolo si ribadisce il principio che “le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore”, e le indicazioni agli Stati membri affinchè tali informazioni siano chiare, comprensibili, facilmente accessibili.