efficienza energetica

EPBD

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea del 19 giugno 2018 la Direttiva 2018/844/UE che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La Direttiva in sintesi

La Direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Nel provvedimento è definito il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in conformità a quanto indicato nell’allegato I della Direttiva. Detta metodologia di calcolo dovrà tenere conto sia della tipologia di edificio (abitazioni, uffici, ospedali, ristoranti, ecc.), sia delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne, degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, di condizionamento e ventilazione, di illuminazione, della progettazione, posizione e orientamento, dei sistemi solari passivi e di protezione solare.

  • I requisiti minimi di prestazione energetica

Gli Stati membri dovranno adottare le misure nazionali necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica – rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni, e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile – per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

  • Calcolo dei livelli ottimali

Con il Regolamento delegato n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 (pubblicato sulla GUCE L 81 del 21 marzo 2012) la Commissione ha stabilito un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali utilizzando tale quadro comparativo e raffronteranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente i risultati ottenuti. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.

  • Edifici nuovi ed esistenti

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati dovranno garantire che sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento o teleraffrescamento, pompe di calore. Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni di rilievo, la prestazione energetica dovrà essere migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi.

  • Impianti tecnici per l’edilizia

Allo scopo di ottimizzarne i consumi, gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi per i sistemi tecnici per l’edilizia (impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione). Inoltre, promuoveranno l’introduzione di sistemi di controllo attivi negli edifici in fase di costruzione o di importante ristrutturazione.

  • Edifici a energia quasi zero

Gli Stati dovranno provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018.

  • Attestato di prestazione energetica

Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato comprenderà la prestazione energetica dell’edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione energetica. L’attestato – con validità di 10 anni – laddove non già disponibile in conformità alla direttiva 2002/91/CE, dovrà essere rilasciato per gli edifici costruiti, venduti o locati in cui una superficie di oltre 500 m2 sia occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. A partire dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 viene abbassata a 250 m2.
Nella nuova Direttiva sono inoltre previste ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria ad opera di esperti qualificati (e/o accreditati) e indipendenti.

 

nuova Direttiva 2018/844/UE

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea del 19 giugno 2018 la Direttiva 2018/844/UE che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La nuova Direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2018, gli Stati membri devono operare il recepimento entro il 10 marzo 2020.

Di seguito un breve elenco delle novità previste tramite le modifiche all’EPBD:

  • Art.2 – modificata la definizione di “sistema tecnico per l’edilizia”, con inclusione diretta di “illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili”, e l’inserimento della definizione di “sistemi di automazione e controllo degli edifici”.
  • Inserimento Art.2bis – rafforzamento della strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando una trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero;
  • Modifica Art.8 – realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici non residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto su cinque. Per gli edifici residenziali l’obbligo è sulla predisposizione della infrastruttura di canalizzazione per prevedere l’installazione in fase successiva del punto di ricarica
  • Modifica Art.8 – introduzione di un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza”. E’ previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione definisca un sistema comune facoltativo europeo per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Un nuovo strumento che misurerà la capacità degli edifici di utilizzare nuove tecnologie e sistemi elettronici per adattarsi alle esigenze del consumatore, ottimizzare il suo funzionamento e interagire con la rete;
  • Modifiche Art.14 e Art.15 – Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove fattibile, gli edifici non residenziali con potenza nominale superiore a 290kW per gli impianti di riscaldamento e condizionamento e ventilazione combinati  siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. Detti sistemi dovranno essere in grado di monitorare, registrare, analizzare e consentire di adeguare l’uso dell’energia, nonché di confrontare l’efficienza energetica rilevare le perdite d’efficienza e informare sulle opportunità di miglioramento. Particolare requisito sarà anche quello di consentire la comunicazione ed interoperabilità con i sistemi tecnici per l’edilizia e altre apparecchiature interne all’edificio.

In conformità all’Allegato I bis la Commissione EU si impegna a definire l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia di calcolo dell’indicatore. Detta metodologia dovrà considerare tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici e l’accumulo di energia.

La metodologia dovrà basarsi su tre funzionalità chiave relative all’edificio e ai suoi sistemi tecnici per l’edilizia:

a)      la capacità di mantenere l’efficienza energetica e il funzionamento dell’edificio mediante l’adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;

b)      la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell’occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d’uso, al mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull’uso dell’energia;

c)       la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione della domanda implicita ed esplicita, della domanda relativamente alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico.

La metodologia potrà altresì considerare

  • l’interoperabilità dei sistemi (contatori intelligenti, sistemi di automazione e controllo dell’edificio, elettrodomestici incorporati, dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria interni all’edificio, sensori di qualità dell’aria interna e ventilazione);
  • l’influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l’esistenza di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, come l’etichetta facoltativa «predisposta per la banda larga», e l’esistenza di un punto di accesso per i condomini,

La metodologia non dovrà comunque pregiudicare i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica esistenti e dovrà basarsi sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell’occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cybersicurezza.