efficienza energetica

Ecodesign

Direttiva 2009/125/CE del 21/10/2009 relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione della Direttiva 2005/32/CE)

La nuova direttiva amplia considerevolmente l’ambito di applicazione, riguardando direttamente tutti i prodotti direttamente o indirettamente connessi con il consumo/risparmio energetico, differentemente dalla precedente direttiva del 2005, che si applicava solamente a prodotti che consumavano direttamente energia durante l’utilizzo. Oltre ad elettrodomestici, televisori e computer quindi, anche finestre, materiali isolanti e rubinetti, ad esempio, dovranno rispettare prescrizioni minime per poter essere commercializzati nel territorio europeo. La direttiva non si applica comunque ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci, in quanto già soggetti ad apposite regolamentazioni.

Al pari della precedente la nuova Direttiva stabilisce che i prodotti rientranti nel campo d’applicazione delle misure di esecuzione, possano circolare nel mercato comunitario solo se provvisti di marcatura CE ed accompagnati da Dichiarazione di Conformità attestante il rispetto delle disposizioni pertinenti.

 

Studi preparatori

In base ai risultati dei Working Plan pubblicati periodicamente la Commissione europea organizza degli studi preparatori volti a valutare la possibile implementazione di misure di Ecodesign per i prodotti ErP individuati. Un prodotto ErP potrà essere considerato oggetto di una misura di esecuzione, da parte della Commissione europea, qualora presenti determinate caratteristiche quali:

  • un importante volume di vendita (superiore a 200.000 unità per anno);
  • è responsabile di un notevole impatto ambientale;
  • possiede significative potenzialità di miglioramento relativamente all’impatto ambientale senza costi eccessivi;

La Commissione procede all’elaborazione del progetto di una misura di esecuzione tenendo conto delle priorità ambientali comunitarie, della pertinente normativa comunitaria, della legislazione dei singoli Stati Membri, dell’intero ciclo di vita del ErP, considerandone tutti gli aspetti ambientali, valutando in termini di competitività i consumatori ed i fabbricanti, ed infine fissando la data dell’attuazione del progetto.

Una volta definito il progetto la Commissione dà incarico ad un istituto di consulenza, specializzato sulla tipologia di ErP individuata, affinché conduca uno studio preparatorio volto alla definizione delle misure più adeguate per il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico. La partecipazione agli studi preparatori è aperta a tutti gli stakeholders interessati e prevede un attivo coinvolgimento tramite l’organizzazione di meeting, nonché attraverso l’invio di commenti e contributi dai siti appositamente realizzati.