normativa e legislazione tecnica

Legislazione

L'analisi ed interpretazione delle principali direttive, regolamenti e decreti costituisce l'attività principale svolta dall'Area Ambiente e Tecnico Normativa di ANIE a supporto delle imprese Associate.

Consulta la BLUE GUIDE in vigore (Aprile 2016)

Il 25 marzo 1957 gli Stati membri dell’Unione Europea hanno sottoscritto il Trattato di Roma che ha formalizzato la costituzione della Comunità Economica Europea e il principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Questo ha comportato da subito l’esigenza di un sistema normativo posto “al di sopra” di quello dei singoli Stati nazionali che potesse garantire se non una omogeneità dei prodotti dal punto di vista qualitativo almeno una loro non pericolosità a tutela sia della sicurezza e della salute degli utenti sia del libero mercato. Infatti, le profonde differenze tra le legislazioni nazionali rendevano non confrontabili i livelli di sicurezza dei prodotti.

In una prima fase si è quindi cercato di normalizzare ogni aspetto tecnico dei prodotti, per avere dei livelli di sicurezza sicuramente confrontabili e intercambiabili, ma si è evidenziato che tale processo era caratterizzato sia da una lentezza di elaborazione di nuove specifiche tecniche esasperante nonché dalla necessità di prevedere un rinnovamento periodico delle stesse per adeguarle ai continui progressi della tecnica e della tecnologia.

La costante evoluzione e diversificazione dei prodotti immessi ogni giorno sul mercato europeo, l’obiettivo di costruire un reale mercato di “libero scambio comunitario”, l’esigenza di condividere, in tempi ragionevoli, regole comuni, hanno spinto il Consiglio dei Ministri della Comunità ad adottare, il 7 Marzo 1985, una risoluzione (85/C136/01) con cui veniva indicata una “modalità”, nota come “Nuovo approccio”, che ha posto le basi di una nuova tecnica normativa/legislativa comunitaria fondata sulla redazione di direttive, che prevedono l’analisi dei requisiti essenziali (di sicurezza, di protezione o di fenomeno) e il ricorso, che rimane facoltativo, alle norme tecniche europee armonizzate. A differenza del “vecchio approccio” – in vigore fino al maggio 1985 – che prevedeva un approccio “per prodotto”, obiettivo della risoluzione è stato istituire disposizioni regolamentari generali applicabili a settori o famiglie di prodotti nonché a tipi di rischio.

La risoluzione stabilisce un certo numero di principi fondamentali:

  • gli Stati membri s’impegnano ad esaminare costantemente le norme tecniche applicabili affinché queste siano abrogate, qualora superate o superflue;
  • gli Stati membri assicurano il riconoscimento reciproco dei risultati delle prove e fissano norme armonizzate relative al funzionamento degli organismi di certificazione;
  • gli Stati membri accettano una rapida consultazione comunitaria se le proposte regolamentari o le procedure nazionali pongono un rischio al buon funzionamento del mercato interno;
  • è opportuno estendere il «rinvio alle norme», prioritariamente a norme europee e se necessario nazionali, e definire i compiti della normalizzazione per quanto riguarda la formulazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti (in particolare in materia di sicurezza e di protezione della salute);
  • è opportuno rafforzare rapidamente la capacità di normalizzazione, prioritariamente a livello europeo;
  • l’adozione di norme europee deve essere sottoposta all’approvazione di organismi europei di normalizzazione.

Affinché il sistema possa funzionare, devono essere soddisfatte due condizioni:

  • le norme devono garantire la qualità del prodotto conforme;
  • le autorità competenti devono vigilare sulla sicurezza (o altri requisiti) sul loro territorio.

Spetta agli Stati membri assicurare sul loro territorio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Le disposizioni che assicurano questa protezione devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione delle merci senza abbassare i livelli esistenti di protezione negli Stati membri.

La Commissione affida i mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione (CENELEC, CEN e ETSI).

Gli Stati membri presumono la conformità dei prodotti corredati di un attestato previsto dalla direttiva che dichiari la loro conformità a norme armonizzate o, in assenza di norme armonizzate, a norme nazionali.

Le direttive basate sul “nuovo approccio” riguardano gran parte dei prodotti industriali immessi sul mercato europeo. Tra queste, le direttive oggetto di approfondimento in questa sezione.

Nel marzo 2014 la Direzione Generale delle Imprese della Commissione Europea ha pubblicato l’ultimo aggiornamento della cosiddetta “Blue guide”, redatta per favorire la comprensione delle Direttive basate sul “Nuovo Approccio” e sull’ “approccio globale” e garantirne un’applicazione più uniforme e coerente nei vari settori ed in tutto il mercato interno.

Il pacchetto di misure comunitario “New Legal Framework”

Il cosiddetto NLF fu adottato dal Consiglio UE il 9 luglio 2008 e pubblicato in GUCE il 13 agosto 2008. Il pacchetto NLF si compone di due Regolamenti e una Decisione:

  • Regolamento 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
  • Decisione 768/2008/EC relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
  • Regolamento 764/2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

Obiettivo di questo pacchetto legislativo è il rafforzamento della legislazione europea che regola il mercato interno UE, attraverso:

  • un efficace miglioramento delle regole inerenti la sorveglianza del mercato, al fine di proteggere consumatori ed utenti professionali soprattutto rispetto a prodotti pericolosi per la salute e l’ambiente;
  • chiarire il significato della marcatura CE e supportarne il riconoscimento e il valore sul mercato;
  • aumentare la qualità delle procedure di conformità dei prodotti, individuando regole forti e chiare anche per gli enti notificati;
  • stabilire una quadro regolatorio comune per i prodotti industriali.

In data 25 giugno 2019, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 169/1, il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011. Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica a decorrere dal 16 luglio 2021. Obiettivo del Regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’articolo 2, al fine di garantire che nel mercato dell’Unione siano disponibili solo prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrano un livello elevato di protezione della salute e della la sicurezza.