legislazione

Direttiva Macchine

La Direttiva 2006/42/CE si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza

La Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine – che modifica la Direttiva 95/16/CE – si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010.

Campo di applicazione

La Direttiva Macchine si applica alle macchine (vedi definizioni “macchina” e “quasi macchina” nell’allegato a lato pagina) e ai prodotti seguenti:

  • le attrezzature intercambiabili;
  • i componenti di sicurezza;
  • gli accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Essa si applica anche alle “quasi-macchine” che sono definite come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto. Inoltre sono soggette alla sorveglianza del mercato e prima della loro immissione sul mercato devono essere sottoposte a procedure di valutazione della conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario.

Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva Macchine i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, purché siano oggetto della direttiva 2006/95/CE, Bassa Tensione:

  • elettrodomestici destinati ad uso domestico;
  • apparecchiature audio e video;
  • apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
  • macchine ordinarie da ufficio;
  • quadri elettrici;
  • motori elettrici.

Per le altre macchine la Direttiva Bassa Tensione sarà applicata per i rischi elettrici, mentre tutti gli altri aspetti saranno regolamentati dalla Direttiva Macchine.

Altre esclusioni riguardano:

  • componenti di sicurezza utilizzati come pezzi di ricambio
  • attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento
  • macchine per uso nucleare
  • armi, incluse le armi da fuoco
  • mezzi di trasporto: trattori agricoli e forestali, veicoli a motore e loro rimorchi, veicoli a motore da competizione e mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, navi marittime e unità mobili off-shore
  • macchine militari o di mantenimento dell’ordine
  • macchine per la ricerca utilizzate temporaneamente nei laboratori
  • ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
  • macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni.

Presunzione di conformità e norme armonizzate

Gli Stati membri considerano che le macchine, munite del marchio “CE” e accompagnate dalla dichiarazione “CE” di conformità, sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Una macchina costruita in conformità di una norma armonizzata, le cui caratteristiche siano state oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume conforme agli obblighi essenziali di salute e di sicurezza previsti da tale norma armonizzata.

Immissione sul mercato

Prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente garantire che:

  • la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
  • il fascicolo tecnico sia disponibile. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
  • le informazioni necessarie siano disponibili;
  • le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
  • la dichiarazione “CE” di conformità sia presente;
  • il marchio CE sia presente.

Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina il fabbricante deve:

  • accertarsi che sia preparata la pertinente documentazione tecnica;
  • preparare le istruzioni per l’assemblaggio;
  • redigere la dichiarazione di incorporazione.

Testi e Guide

Data Titolo
13.11.2019 Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE – Aggiornamento 2a Ediz. – Ottobre 2019
01.06.2010 Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE
27.01.2010 Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010
09.06.2006 Direttiva Macchine 2006/42/UE