R&TTE
La direttiva R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment), classificata come 1999/5/CE va a regolamentare un settore molto complesso, dalla rapida evoluzione tecnologica. Proprio gli importanti sviluppi del mercato hanno messo in evidenza i limiti delle direttive comunitarie e delle legislazioni nazionali vigenti in materia che, incapaci di adeguarsi ai cambiamenti delle telecomunicazioni, costituivano spesso un ostacolo alle esigenze di una libera economia di mercato, obiettivo primario della Comunità Europea. Di qui la necessità di promuovere un quadro normativo coerente.
Entrata in vigore dall’8 aprile 2000, la direttiva R&TTE è in linea con il “nuovo approccio” voluto dalla Comunità europea per la valutazione di conformità dei prodotti e per la marcatura CE. Il recepimento della direttiva da parte dell’Italia ha avuto luogo con il decreto legislativo del 9 maggio 2001 n° 269.
Obiettivo primario di tale direttiva è fissare “requisiti essenziali” idonei a:
- garantire un utilizzo efficace dello spettro delle radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose;
- impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento di servizi diversi da quelli relativi alle utenze di apparecchiature radio e di terminali di telecomunicazione;
- evitare il degrado delle prestazioni delle reti di telecomunicazione in condizioni di impiego normale;
- evitare perturbazioni che possano pregiudicare la salute umana e dei beni;
- garantire la sicurezza d’uso in condizioni normali e di guasto;
- fissare ruoli e responsabilità in caso di danni causati da prodotti difettosi.
Rispetto alla precedente direttiva 98/13/EC, abrogata dalla direttiva R&TTE, quest’ultima introduce alcuni elementi di novità, tra cui:
- una completa copertura del settore, con un ampliamento del campo per quanto concerne gli apparati radio e gli apparati terminali di telecomunicazione;
- l’obbligo, da parte degli operatori di rete, a pubblicare le interfacce di telecomunicazione (volto alla realizzazione di terminali interoperabili);
- l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare le regole di accesso allo spettro delle frequenze (teso a un’armonizzazione a livello europeo delle interfacce radio);
- l’aderenza ai requisiti essenziali;
- l’introduzione della dichiarazione di conformità da parte dei costruttori (viene meno l’obbligo di accertamento della conformità tecnica di prodotto da parte di un laboratorio indipendente accreditato);
- un nuovo approccio alle norme;
- l’obbligo dei costruttori di informare l’utente finale delle caratteristiche e delle limitazioni di uso del prodotto.
La direttiva R&TTE riguarda tutte le apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione, sia in forma stand-alone, sia quando esse sono integrate o sono parti accessorie di altri dispositivi (es. dispositivi medici, componenti di veicoli, ecc.). Poche le esclusioni, tra cui gli apparecchi usati per la sicurezza pubblica, difesa e sicurezza dello stato e una serie di apparecchiature elencate nell’allegato I del decreto legislativo collegato.
Le apparecchiature oggetto della direttiva sono state suddivise in due classi, assoggettate a specifiche procedure di valutazione della conformità e a particolari regole di marcatura CE. Appartengono alla classe 1 le apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio su cui esiste un’armonizzazione tecnica a livello comunitario (e per cui è prevista la commercializzazione senza limitazioni con la marcatura CE); rientrano nella classe 2 le apparecchiature radio su cui esistono delle limitazioni alla immissione sul mercato e alla messa in esercizio a causa di un’assenza di armonizzazione delle loro interfacce tecniche a livello comunitario.
Dall’analisi delle procedure di conformità previste per le diverse tipologie di apparecchi emerge un elemento di rilievo: le figure delle Autorità Competenti e degli Organismi Notificati perdono totalmente la funzione di “omologazione o certificazione del prodotto” per assumere quella più attuale di “sorveglianza del mercato” già nella fase di immissione sul mercato e di “supporto” alla progettazione e fabbricazione di un apparecchio radio o di un terminale di telecomunicazione.
Come già avviene per le altre direttive del settore elettrico, l’apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti deve essere contrassegnato con la marcatura CE, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato VII sotto la responsabilità del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato nella Comunità europea.
Il fabbricante ha infine l’obbligo di identificare il prodotto con i riferimenti di:
- modello
- lotto e/o numero di serie
- nome del fabbricante o suo rappresentante nell’UE