Sicurezza Generale Prodotti
La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 15 gennaio 2002, costituisce l’aggiornamento e la revisione della precedente direttiva 92/59/CEE del 29 giugno 1992, recepita e resa attuativa in Italia con Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 115.
Il tema della sicurezza si colloca all’interno di un articolato quadro legislativo che tra le sue finalità comprende sostanzialmente quelle di:
assicurare al consumatore finale un alto grado di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
garantire e integrare il funzionamento del mercato interno.
La direttiva obbliga chi produce, ma anche chi commercializza o rivende, a mettere in atto tutti i provvedimenti in grado di assicurare le finalità sopra indicate.
In particolare il fabbricante è tenuto a produrre manufatti conformi a disposizioni nazionali specifiche, se esistenti, che stabiliscono i requisiti ai quali il prodotto deve rispondere in merito agli aspetti sanitari e di sicurezza. Qualora non esistano disposizioni di legge, ma normative tecniche (non cogenti quindi) che recepiscono norme comunitarie i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta Europea, occorre che i prodotti siano conformi a tali normative ai fini della sicurezza. Nel caso in cui infine non esistano normative di alcun genere, ma soltanto normative tecniche nazionali non cogenti oppure codici di pratica corretta in materia di salute e sicurezza o di ultimi ritrovati della tecnica, ecco che il prodotto deve attenersi ed essere conforme a tali disposizioni.