normativa e legislazione tecnica

Sistemi di accumulo: firmato il provvedimento per il riconoscimento del credito d’imposta

Le domande possono essere presentate dal 1° marzo al 30 marzo 2023. Nella richiesta deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Online il modello e le istruzioni.

Definite, con provvedimento firmato in data 11 ottobre 2022, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Si tratta dal credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 812 della legge n. 234/2021), a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis, Dl n. 91/2014).

Le modalità di accesso al beneficio sono riportate nel decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022. Il provvedimento dell’11 ottobre, stabilisce che l’istanza sia inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dagli interessati oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La fascia temporale per la presentazione è fissata dal 1° marzo al 30 marzo 2023. Nella richiesta deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Ai fini del rispetto del limite delle risorse stanziate, l’Agenzia delle Entrate pubblica, entro dieci giorni dalla scadenza di presentazione dell’istanza, il provvedimento con il quale rende nota la percentuale del bonus effettivamente utilizzabile da ciascuno rispetto all’importo richiesto. La somma spettante è ricavata dal rapporto tra le risorse disponibili (3 milioni di euro) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

L’importo assegnato è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.