Sistemi di accumulo, pubblicata la delibera per l’integrazione nel sistema elettrico
Definite le condizioni per l’utilizzo dei sistemi di accumulo in presenza di impianti incentivati e di impianti che accedono allo scambio sul posto, al ritiro dedicato o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti.
L’Autorità per l’energia ha finalmente pubblicato la delibera 574/2014/R/eel del 20 novembre che definisce, in sede di prima applicazione, le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso di sistemi di accumulo di energia elettrica, nonché le misure dell’energia elettrica ulteriori eventualmente necessarie per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali in presenza di sistemi di accumulo. La delibera fa seguito alla consultazione del documento di riferimento DCO 613/2013/R/eel.
Il provvedimento arriva dopo una lunga attesa: da tempo c’è una grande attenzione verso i sistemi di storage elettrochimico, visti soprattutto come soluzioni per massimizzare l’autoconsumo degli impianti fotovoltaici. L’Autorità stabilisce anche che se l’energia prelevata dalla rete serve solo per l’alimentazione dei sistemi di accumulo e per quella dei servizi ausiliari di eventuali impianti di produzione, tali prelievi siano valorizzati sulla base del prezzo zonale orario (PO), senza che siano applicate le componenti tariffarie di sistema. In caso contrario invece, andranno applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali, valorizzando l’energia a prezzo unico nazionale (PUN). Ne sono esclusi solamente i sistemi connessi alle reti di alta e altissima tensione in cui – fermo restando l’applicazione delle componenti tariffarie – l’energia sarà legata al prezzo zonale orario.
L’Autorità ha anche evidenziato che l’installazione dei sistemi di accumulo è compatibile con la qualifica di SEU (sistemi efficienti di utenza) e SEESEU (sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza).
Infine, la delibera avvia un censimento su tutti i sistemi di accumulo per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione per verificarne l’impatto sul sistema elettrico, rinviando la valutazione della necessità di avviare un processo di adeguamento. Si sottolinea che l’istallazione di tali impianti non è operativamente compatibile con gli incentivi del Primo Conto Energia nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto; non ci sono invece limitazioni in tal senso per gli impianti che percepiscono gli incentivi dal Secondo al Quinto Conto Energia.