normativa e legislazione tecnica

Strutture sanitarie pubbliche e private: le nuove regole di prevenzione incendi

Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

25 marzo 2015 – Il nuovo DM 19 marzo 2015, la cui entrata in vigore avverrà il 25 aprile 2015, introduce due Allegati I e II che sostituiscono i titoli III e IV del provvedimento del 2002. Viene introdotto inoltre un nuovo Allegato III che va a costituire il titolo V del precedente decreto.

Per quanto riguarda l’Allegato I, il decreto riporta indicazioni per le strutture sanitarie in regime di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 2002, che non abbiamo completato l’adeguamento alle disposizioni previste. In alternativa riporta termini temporali, scadenze e modalità riguardanti l’adeguamento delle medesime strutture per lotti di realizzazione.

L’Allegato II contiene disposizioni per l’adeguamento per le strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con superficie superiore ai 500 m2 e fino a 1.000 m2, e delle strutture superiori ai 1000m2 esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

L’Allegato III è invece dedicato alla regolamentazione del Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio che costituisce la novità di rilievo che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.

A tal fine è stata prevista una nuova figura: quella del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che dovrà essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011.

Il decreto tratta infine, all’art.4, anche gli aspetti di commercializzazione e impiego di prodotti (estintori portatili, estintori carrellati, liquidi schiumogeni ecc.) prevedendo che possano essere impiegati nel campo d’applicazione disciplinato dal decreto, solamente se conformi alle disposizioni comunitarie applicabili e rispondenti ai requisiti di prestazione.