Superbonus 110%: le novità dell’Agenzia delle Entrate e il modello per la cessione
Pubblicata la circolare n. 24/E con i primi chiarimenti e il modello di Comunicazione che consente di fruire dal 15 ottobre dell’opzione per cedere il credito di imposta o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
Con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce un primo quadro di regole sulla detrazione del 110% per gli interventi di risparmio energetico “qualificato” e riduzione del rischio sismico, da ripartire in cinque quote annuali per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Approvato, inoltre, con il provvedimento dell’8 agosto 2020, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta” corrispondente alla detrazione spettante, con le istruzioni per una corretta compilazione.
Interventi ammessi: trainanti e trainati
Potranno usufruire del superbonus gli interventi “trainanti”: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, riduzione del rischio sismico, previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl n. 63/2013. Gli interventi sono ammessi all’incentivo purché assicurino, nel complesso, il miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta. Il Superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” quando eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti: installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici.
Tipologie di edifici ammessi
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”, su edifici residenziali unifamiliari e pertinenze, su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. L’agevolazione non può essere chiesta, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Familiari, conviventi, acquirenti
Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Consentita la detrazione anche ai futuri proprietari (acquirente dell’immobile oggetto di intervento), a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. In caso di trasferimento per atto dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, il diritto alla fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, all’erede che conservi la detenzione del bene.
Partite Iva e condomini
Possono accedere al Superbonus imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata. La detrazione spetta quindi anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, se le spese sono sostenute sugli immobili appartenenti alla sfera “privata” dei contribuenti. La limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati “su unità immobiliari”, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. La circolare precisa, inoltre, che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, se le spese sono effettuate per le parti comuni dell’edificio. Viene inoltre chiarito che la maxi-agevolazione non spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio che abbia un unico proprietario o sia in comproprietà fra più soggetti.
Altre spese agevolabili
La detrazione comprendere anche spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati (costi per i materiali, progettazione e spese professionali per perizie, sopralluoghi, progettazione, ispezione e prospezione).
Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione
Fra le novità previste dal Superbonus, quella di poter optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo “sconto in fattura”, un contributo sotto forma di sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore da recuperare con il credito d’imposta. I beneficiari potranno inoltre cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. L’opzione, valida sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per quelli relativi alle parti comuni degli edifici, si applica agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per l’efficienza energetica, per le misure antisismiche, per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per l’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di intermediari (beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari; amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nel paragrafo 4 del provvedimento sono elencati nel dettaglio casi particolari dei soggetti tenuti all’adempimento.
Cessionari e fornitori
Il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. Cessionari e fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
Prevenzione dalle frodi
Considerata l’importanza dell’agevolazione, per contrastare comportamenti illeciti, il contribuente dovrà richiedere, ai fini dell’opzione per la cessione del bonus, o lo sconto in fattura, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, o dai responsabili dei Caf). Sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione sia per le opzioni alternative sarà necessaria l’attestazione o l’asseverazione, che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese. L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico andrà trasmessa online ad Enea, secondo le modalità stabilite con Decreto del ministro dello Sviluppo economico. L’asseverazione per gli interventi antisismici andrà invece depositata presso lo sportello unico competente. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per le attestazioni/asseverazioni sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento.