Superbonus e bonus edilizi: tutti i chiarimenti dell’AdE su villette, condomìni, fotovoltaico
Prorogata al 30 settembre 2023 la scadenza della detrazione per i lavori nelle villette, con possibilità di ripartire l’agevolazione in 10 anni. Estensione del bonus fiscale per impianti fotovoltaici con eventuali accumuli integrati anche alle Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps).
Con le circolari 13/E pubblicata in data martedì 13 giugno e 17/E in data 26 giugno, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle nuove norme.
Circolare 13/E
Villette
Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (tra cui soprattutto le “villette”), il dl 11/2023 ha prorogato al 30 settembre 2023 la possibilità di utilizzare la detrazione al 110% a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.
Fotovoltaico
Sulla base delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023, la circolare segnala l’ampliamento dell’ambito applicativo del Superbonus per il fotovoltaico anche per le Onlus, le Odv e le Aps che provvedono a installare impianti fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’agevolazione spetta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici.
Condomìni
A seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti quater, è previsto che per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, il Superbonus scenda al 90% per le spese sostenute nel 2023. L’Agenzia chiarisce che la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che queste modifiche non si applicano agli interventi:
- diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
In questi casi continuerà ad essere applicata l’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025. Il rispetto di tali condizioni va verificato con riferimento ai soli interventi trainanti, producendo effetto anche per la disciplina applicabile agli interventi trainati.
Per quanto riguarda gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari da persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.
Ulteriore novità è la proroga della detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con riferimento agli interventi effettuati da Onlus, Odv e Aps, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. Si chiarisce, infine, che il decreto 11/2023 ha previsto la possibilità, per il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, di ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023.
Circolare 17/E
Fa seguito alle circolari 19 giugno 2023, n. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio
- riqualificazione energetica degli edifici già esistenti
- sisma bonus
- bonus verde
- bonus facciate
- eco bonus
- spese per risparmio energetico
- superbonus
- acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
- spese per arredo immobili ristrutturati
- rimozione barriere architettoniche
L’obiettivo è offrire a tutti gli operatori uno strumento che garantisca un’applicazione omogenea delle norme sul territorio nazionale, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La circolare tiene conto della precedente prassi da ritenersi ancora attuale (circolare n. 28/2022, n. 7/2021, n. le circolari del 25 luglio 2022, n. 19/2020 13/2019,7/2018 e 7/2017) e fornisce ulteriori chiarimenti in linea con gli interventi normativi e con le risposte ai quesiti posti dai contribuenti, Caf o professionisti abilitati.