legislazione

BT

La Direttiva bassa tensione (LVD - Low Voltage Directive) 2014/35/UE si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.

La Direttiva bassa tensione (LVD – Low Voltage Directive) 2014/35/UE costituisce la rifusione della precedente direttiva e allinea le disposizioni del provvedimento al cosiddetto New Legal Framework. A livello nazionale la Direttiva BT è stata recepita tramite il Dlgs 19 maggio 2016, n. 86.

Scopo e campo di applicazione

La Direttiva mira a garantire che i materiali elettrici possano essere immessi sul mercato solo se non compromettono – in caso di installazione e di manutenzione – la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Intende inoltre promuovere la loro libera circolazione all’interno dell’Unione europea. Si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.

Esclusioni dal campo di applicazione

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
  • dispositivi d’alimentazione di recinti elettrici;
  • disturbi radioelettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie;
  • materiali elettrici destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

Obiettivi di sicurezza

Il materiale elettrico può essere immesso sul mercato se rispetta gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I della Direttiva, che riguardano:

  • i requisiti generali di sicurezza applicabili ai materiali;
  • i pericoli che possono derivare dal materiale elettrico;
  • i pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

Presunzione di conformità

I materiali elettrici conformi alle disposizioni delle norme armonizzate godono di una presunzione di conformità con gli obiettivi di sicurezza stabiliti dalla Direttiva. Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri, sono state pubblicate secondo le procedure europee e nazionali. I loro riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Immissione sul mercato

Prima di immettere sul mercato il materiale elettrico:

  • il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea deve apporre la marcatura CE sul prodotto e redigere una dichiarazione CE di conformità;
  • il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica.

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

  • nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea;
  • descrizione del materiale elettrico;
  • riferimento alle norme armonizzate;
  • eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;
  • identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea;
  • le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Norme armonizzate

Data Titolo
11.03.2022 Nuova decisione di esecuzione della Commissione Europea su Standard Armonizzati relativi alla Direttiva Bassa Tensione
21.12.2021 Decisione di Esecuzione 2021/2273 su Standard Armonizzati relativi alla Direttiva Bassa Tensione
15.09.2018 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – settembre 2018
08.04.2016 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – aprile 2016
11.09.2015 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – settembre 2015
22.04.2015 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – aprile 2015
16.05.2014 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – maggio 2014
28.11.2013 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – novembre 2013
04.09.2013 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – settembre 2013
28.05.2013 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – maggio 2013
10.09.2012 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – agosto 2012
01.08.2012 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – febbraio 2012
12.01.2012 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – agosto 2011
18.03.2011 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – marzo 2011
28.06.2010 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – marzo 2010
28.08.2009 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva Bassa Tensione – giugno 2009
04.09.2006 Ultimo elenco aggiornato dei riferimenti delle Norme Armonizzate ai sensi della Direttiva di Bassa Tensione