RoHS
Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
La rifusione della Direttiva 2002/95/CE RoHS è entrata ufficialmente in vigore il 21 Luglio 2011, il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato dalla direttiva entro il 2 gennaio 2013.
Di seguito vengono analizzate le principali disposizione della nuova Direttiva RoHS con due aree appositamente dedicate all’applicazione della direttiva in Italia e in Europa, mentre nell’apposita sezione Guide ambientali è possibile consultare le guide e le pubblicazioni dell’Area Ambiente Tecnico Normativa di ANIE in materia di RoHS.
La precedente direttiva RoHS 2002/95/CE prevedeva per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immesse sul mercato a decorrere dal 1° luglio 2006, la restrizione all’utilizzo di 6 sostanze pericolose nei seguenti limiti per i materiali omogenei. La Direttiva Delegata 2015/863/UE ha modificato a giugno 2015 l’Allegato II della direttiva 2011/65/UE riguardante l’elenco delle sostanze soggette a restrizione. Nello specifico la direttiva inserisce nell’Allegato II 4 ftalati con le rispettive concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.
- Piombo (0,1%)
- Cadmio (0,01%)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Mercurio (0,1%)
- Bifenili Polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di Difenile Polibromurati (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
Le nuove restrizioni saranno applicabili a decorrere dal 22 luglio 2019. È tuttavia previsto un periodo transitorio per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, per i quali le restrizioni si applicheranno solamente a partire dal 22 luglio 2021.
Differentemente dalla direttiva precedente la nuova RoHS si presenta come una direttiva a sé stante; nella nuova formulazione sono stati infatti eliminati i collegamenti alla Direttiva RAEE, ad esempio per quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito all’Allegato I. In proposito, il campo di applicazione della RoHS II è sostanzialmente ampliato con l’aggiunta di una nuova categoria 11, che entrerà in vigore a partire dal 22 luglio 2019, e che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre 10 categorie – cosiddetto open scope.
La RoHS II stabilisce anche una metodologia per la revisione delle restrizioni esistenti e per l’introduzione di nuove restrizioni; sono inoltre stabiliti dei valori massimi di concentrazione in peso, per le sostanze vietate, all’interno dei materiali omogenei presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Gli Allegati III e IV della RoHS II riportano un elenco di applicazioni, che sono esentate dai requisiti della direttiva per un determinato periodo di tempo. Tali allegati saranno soggetti ad adeguamento al progresso scientifico e tecnico. Le future richieste, revoche ed i rinnovi delle esenzioni dovranno rispettare quanto di cui all’Allegato V della RoHS II.
RoHS in Italia
Sezione dedicata alle disposizioni attuative della Direttiva RoHS nel territorio nazionale
Il 15 marzo 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale italiana il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 “Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 30 marzo 2014, è costituito da 5 Capi e 6 Allegati e recepisce in maniera estremamente fedele il testo originale della direttiva 2011/65/UE. Il nuovo decreto va inoltre ad abrogare l’art.5 e l’Allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che costituivano il recepimento nazionale della precedente Direttiva RoHS 2002/95/CE
Le funzioni di Autorità di Vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente che per i controlli si avvalgono delle Camere di commercio, della Guardia di finanza, nonché dell’ISPRA. Al riguardo all’art.21 sono previste apposite sanzioni da 5000€ fino ad un massimo di 100.000€ per la violazione degli obblighi del decreto.