ATEX
La Direttiva ATEX (ATmosphères ed EXplosibles) si applica ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
ATEX è il nome convenzionale della Direttiva 94/9/CE dell’Unione Europea per la regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione. Il nome deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosibles. La Direttiva è entrata in vigore il 1º marzo 1996 ed è diventata obbligatoria il 1º luglio 2003 per tutti gli stati dell’Unione. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il DPR n.126, 23 marzo 1998 e con il Decreto legislativo n. 233 del 12 giugno 2003. Il 29 marzo 2014 è stata pubblicata la rifusione della Direttiva con il testo 2014/34/UE. La 2014/34/UE è entrata in vigore il 20 aprile 2016.
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Scopo e campo di applicazione
Un’atmosfera potenzialmente esplosiva è composta da miscele di aria, di gas, di vapori, di nebbie o di polveri, che possono infiammarsi in determinate condizioni operative. Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva trovano applicazione in molteplici settori: industrie petrolifere, minerarie, chimiche e persino alimentari. La Direttiva 2014/34/UE/CE stabilisce i requisiti tecnici da applicare e le relative procedure di valutazione della conformità prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato europeo. Si applica ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; a dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione; a componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di sanità, classificati secondo le seguenti categorie:
- requisiti comuni relativi agli apparecchi e ai sistemi di protezione;
- requisiti supplementari per gli apparecchi che possono provocare un’esplosione;
- requisiti supplementari per i sistemi di protezione.
Le procedure intese ad ottenere il marchio CE di conformità dipendono dall’apparecchio e dal livello di sicurezza assicurato. La Direttiva evidenzia le procedure da seguire per le varie categorie di apparecchi e di sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Questi apparecchi sono caratterizzati da un livello progressivo di protezione che determina il tipo di procedura da seguire nella valutazione della conformità.
Alcune delle procedure di valutazione e di verifica degli apparecchi e dei sistemi di protezione coinvolgono un organismo notificato.
Esclusioni dal campo di applicazione
- apparecchiature mediche;
- apparecchiature e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di sostanze chimiche instabili;
- apparecchiature per uso domestico;
- attrezzature di protezione individuale, oggetto della Direttiva 89/686/CEE;
- apparecchiature marittime imbarcate, o comunque offshore;
- mezzi di trasporto (esclusi quelli per uso in atmosfere esplosive);
- apparecchiature progettate e costruite specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell’ordine pubblico. Non sono esclusi gli apparecchi a doppio uso.
Le apparecchiature sono classificate in due gruppi. Il gruppo I comprende gli apparecchi destinati al lavoro in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. Il gruppo II comprende gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti che potrebbero essere messi in pericolo da atmosfere esplosive.
All’interno di ogni gruppo sono definite diverse categorie. Per il gruppo I, la classificazione (categorie M1 e M2) dipende (tra l’altro) dal fatto che l’alimentazione di energia debba essere o meno interrotta in caso si manifesti un’atmosfera esplosiva. Per il gruppo II, essa (categorie 1,2,3) dipende da dove il prodotto sarà utilizzato e se un’atmosfera potenzialmente esplosiva è sempre presente o vi è probabilità che si manifesti per lunghi o brevi periodi.
Procedure di valutazione della conformità
Le procedure intese ad ottenere il marchio CE di conformità dipendono dall’apparecchio e dal livello di sicurezza assicurato. La direttiva precisa le procedure da seguire per le varie categorie di apparecchi e di sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva. Questi apparecchi sono caratterizzati da un livello progressivo di protezione che determina il tipo di procedura da seguire.
Marcatura CE
La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi e sistemi di protezione e dispositivi in modo chiaro, visibile, leggibile e indelebile.