CPR
Scopo del CPR (Construction Products Regulation) è eliminare le barriere tecnico-commerciali nell’area della UE, mediante l’adozione da parte degli Stati membri di medesimi standard europei di prodotto.
Scopo del Regolamento Prodotti da Costruzione Prodotti 305/2011 (CPR) è quello di assicurare informazioni affidabili sui prodotti da costruzione in relazione alle loro prestazioni. Questo risultato è ottenuto fornendo un “linguaggio tecnico comune”, che offre metodi uniformi di valutazione delle prestazioni dei prodotti stessi. Tali metodi sono inseriti nelle specifiche norme europee armonizzate (hENs) oltre che nei Documenti Europei di Valutazione (EAD).
Questo nuovo linguaggio tecnico comune deve essere applicato:
- dai Fabbricanti, all’atto della dichiarazione di prestazione dei loro prodotti, e dalle autorità degli Stati membri;
- dagli utilizzatori (progettisti, costruttori…), all’atto della scelta dei prodotti più adatti all’uso.
Il Regolamento CPR è entrato in vigore in forma integrale il 1° luglio 2013, abrogando la direttiva CPD (89/106/CE).
Scopo e campo di applicazione
Nel settore delle costruzioni esistono numerose norme di prodotto nazionali ed altrettante specificazioni tecniche, che di fatto ostacolano la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno dei paesi della Comunità Europea. Lo scopo del CPR è pertanto quello di eliminare queste barriere tecnico-commerciali nell’area della UE, mediante l’adozione da parte degli Stati membri di medesimi standard europei di prodotto.
Non tutti i prodotti da costruzione sono interessati dal CPR ma soltanto quelli che devono essere permanentemente incorporati (per tutta la loro vita utile) nelle opere di costruzione intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile.
Tra questi prodotti rientrano sia gli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i pannelli isolanti, sia i componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, gli elementi di sicurezza antincendio, gli idranti, e tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua. In particolare, nell’Allegato IV relativo alle aree di prodotto oggetto del Regolamento, si evidenziano alcuni prodotti dei comparti ANIE:
- Impianti fissi antincendio
- Dispositivi tagliafuoco, sigillanti e prodotti protettivi dal fuoco, prodotti ritardanti di fiamma
- Camini, condotti e canne fumarie
- Cavi elettrici (potenza, dati e comandi, comunicazione)
- Apparecchiature per riscaldamento
- Impianti fissi per il traffico
Dichiarazione di prestazione (DOP) e marcatura CE
Rispetto alla precedente normativa, non è più richiesta l’emissione della “Dichiarazione di Conformità”. Diviene invece obbligatoria l’emissione di una “Dichiarazione di Prestazione” (DoP).
La Dichiarazione di Prestazione deve riportare tutte le informazioni strettamente prescritte dal CPR, riguardo il fornitore, gli utilizzi previsti del prodotto, il tipo di regime di certificazione e le prestazioni del prodotto.
A differenza della vecchia Dichiarazione di Conformità, il CPR prescrive che la DoP sia resa pubblica e fornita al cliente, in modo che quest’ultimo possa essere informato su prestazioni ed usi del prodotto che ha acquistato. Il Regolamento prevede anche la possibilità di mettere a disposizione la DoP tramite un sito internet, come di recente stabilito dal Regolamento 157/2014 – entrato in vigore il 26 febbraio – che integra il Regolamento 305/2011. Solo dalla corretta redazione della DOP (in conformità agli articoli 4 e 6) deriva l’apposizione della marcatura CE.
D.lgs. n. 106/2017 “Marcatura CE prodotti da costruzione”
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU n.159 del 10-7-2017)
In data 9 agosto 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione, che abroga e sostituisce il DPR n. 246/1993 (Regolamento attuazione della direttiva 89/106/CEE).
Gli articoli rilevanti per fabbricanti, progettisti e collaudatori sono l’art. 5 (condizioni di immissione sul mercato dei prodotti), l’art. 17 (vigilanza) e gli art. 19 e 20 con le sanzioni civili e penali legate alla violazione degli obblighi. E’ indispensabile, prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare in cantiere, verificare che il progettista abbia indicato correttamente le caratteristiche di prestazione di ciascuno di essi e, in caso di materiali ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011, il riferimento alla marcatura CE e alla relativa dichiarazione di prestazione.
Norme armonizzate
Sezione riservata alle Norme armonizzate pubblicate ai fini del Regolamento CPR