efficienza energetica

Etichettatura energetica

Regolamento 2017/1369/UE che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

Operativo dal 1 Gennaio 2019 il database EPREL (EU Product Database for Energy Labelling) relativo ai prodotti soggetti ad etichettatura energetica. A partire da tale data i fornitori dovranno registrare i nuovi modelli che saranno immessi sul mercato europeo.

Il Regolamento in sintesi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea del 28 luglio 2017 il nuovo regolamento abroga la precedente Direttiva 2010/30/UE e si applica a decorrere dal 1 agosto 2017. In deroga al secondo comma, l’articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019.Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione adotterà appositi  atti delegati al fine di integrare il regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.

Il Regolamento è applicabile ai prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio e prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi. Il regolamento non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo, e a ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Nel nuovo regolamento vengono dettagliati gli obblighi generali dei fornitori di prodotti connessi all’energia (art.3) tra i quali figurano: assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette e schede informative conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati. In aggiunta a partire dal 1 gennaio 2019, come punto di novità rispetto alla precedente direttiva, è previsto che (art.4) prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore dovrà inserire per tale modello le informazioni (indicate all’Allegato I) nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della Banca dati dei prodotti istituita dall’art. 12. La banca dati in questione viene creata e mantenuta dalla Commissione e composta, come detto, da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.

A loro volta i distributori (art 5)  sono tenuti ad esporre in modo visibile, anche nelle vendite online, l’etichetta ottenuta dal fornitore e, su richiesta, mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.

Il nuovo regolamento definisce inoltre le procedure di controllo nazionali dei prodotti che presentano rischi (art.9), in base alle quali le autorità di vigilanza nazionali potranno procedere ad una valutazione del prodotto alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel nuovo regolamento o nel corrispettivo atto delegato. In caso di prodotto non conforme ai requisiti, dovranno chiedere al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive (ritiro, richiamo) proporzionate alla natura del rischio da esse stabilito. Il fornitore o il distributore dovranno assicurare che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, nei confronti di tutti i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato dell’Unione. Se non adottate le autorità di vigilanza potranno vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo.

Da ultimo all’articolo 11 viene introdotta una procedura per l’introduzione e il riscalaggio delle etichette secondo la nuova scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso.

 

Recepimento nazionale

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2012 – n. 168 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104 – Attuazione della Direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. Il provvedimento costituisce il recepimento italiano della Direttiva 2010/30/CE relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia. All’interno del decreto vengono stabilite le misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo tale che gli utilizzatori finali siano messi nelle condizioni di individuare i prodotti più efficienti dal punto di vista energetico.

Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l’uso e le informazioni complementari, dovranno essere fornite secondo le modalità indicate dalle apposite misure di esecuzione indicate dalla Commissione europea tramite regolamenti attuativi. Risulta infatti vietata l’apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti indicati dal decreto e dai regolamenti pertinenti, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l’uso, nonché per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.

Per quei prodotti non oggetto di regolamento dedicato, il Ministero dello sviluppo economico autorizza l’etichettatura volontaria per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione e che non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione è concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria più rappresentative del settore interessato e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA. I protocolli d’intesa dovranno prevedere in particolare le modalità per l’effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate; il tipo di prove e le modalità di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati nonché le modalità di revisione del protocollo quando è necessario procedere all’aggiornamento dello stesso.