efficienza energetica

Etichettatura energetica

Regolamento 2017/1369/UE che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

Operativo dal 1 Gennaio 2019 il database EPREL (EU Product Database for Energy Labelling) relativo ai prodotti soggetti ad etichettatura energetica. A partire da tale data i fornitori dovranno registrare i nuovi modelli che saranno immessi sul mercato europeo.

Il Regolamento in sintesi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea del 28 luglio 2017 il nuovo regolamento abroga la precedente Direttiva 2010/30/UE e si applica a decorrere dal 1 agosto 2017. In deroga al secondo comma, l’articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019.Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione adotterà appositi  atti delegati al fine di integrare il regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.

Il Regolamento è applicabile ai prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio e prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi. Il regolamento non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo, e a ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Nel nuovo regolamento vengono dettagliati gli obblighi generali dei fornitori di prodotti connessi all’energia (art.3) tra i quali figurano: assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette e schede informative conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati. In aggiunta a partire dal 1 gennaio 2019, come punto di novità rispetto alla precedente direttiva, è previsto che (art.4) prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore dovrà inserire per tale modello le informazioni (indicate all’Allegato I) nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della Banca dati dei prodotti istituita dall’art. 12. La banca dati in questione viene creata e mantenuta dalla Commissione e composta, come detto, da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.

A loro volta i distributori (art 5)  sono tenuti ad esporre in modo visibile, anche nelle vendite online, l’etichetta ottenuta dal fornitore e, su richiesta, mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.

Il nuovo regolamento definisce inoltre le procedure di controllo nazionali dei prodotti che presentano rischi (art.9), in base alle quali le autorità di vigilanza nazionali potranno procedere ad una valutazione del prodotto alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel nuovo regolamento o nel corrispettivo atto delegato. In caso di prodotto non conforme ai requisiti, dovranno chiedere al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive (ritiro, richiamo) proporzionate alla natura del rischio da esse stabilito. Il fornitore o il distributore dovranno assicurare che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, nei confronti di tutti i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato dell’Unione. Se non adottate le autorità di vigilanza potranno vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo.

Da ultimo all’articolo 11 viene introdotta una procedura per l’introduzione e il riscalaggio delle etichette secondo la nuova scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso.

 

Regolamenti delegati

La direttiva impone alla Commissione di adottare atti delegati per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un notevole potenziale di risparmio energetico e con una grande disparità nei livelli di prestazione con funzionalità equivalenti. Le disposizioni previste negli atti delegati, relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse durante l’uso, devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

La DG Growth della Commissione europea predispone ed aggiorna periodicamente un elenco completo dei Regolamenti di Etichettatura Energetica pubblicati ai fini dell’implementazione della Direttiva 2010/30/CE.

Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:

  • tiene conto dei parametri ambientali fissati nell’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE ritenuti significativi nel relativo atto delegato adottato a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l’utilizzatore finale durante l’uso del prodotto;
  • valuta l’impatto dell’atto sull’ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell’Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;
  • procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;
  • definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.