efficienza energetica

Etichettatura energetica

Regolamento 2017/1369/UE che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

Operativo dal 1 Gennaio 2019 il database EPREL (EU Product Database for Energy Labelling) relativo ai prodotti soggetti ad etichettatura energetica. A partire da tale data i fornitori dovranno registrare i nuovi modelli che saranno immessi sul mercato europeo.

Il Regolamento in sintesi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea del 28 luglio 2017 il nuovo regolamento abroga la precedente Direttiva 2010/30/UE e si applica a decorrere dal 1 agosto 2017. In deroga al secondo comma, l’articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019.Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione adotterà appositi  atti delegati al fine di integrare il regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.

Il Regolamento è applicabile ai prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio e prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi. Il regolamento non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo, e a ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Nel nuovo regolamento vengono dettagliati gli obblighi generali dei fornitori di prodotti connessi all’energia (art.3) tra i quali figurano: assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette e schede informative conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati. In aggiunta a partire dal 1 gennaio 2019, come punto di novità rispetto alla precedente direttiva, è previsto che (art.4) prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore dovrà inserire per tale modello le informazioni (indicate all’Allegato I) nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della Banca dati dei prodotti istituita dall’art. 12. La banca dati in questione viene creata e mantenuta dalla Commissione e composta, come detto, da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.

A loro volta i distributori (art 5)  sono tenuti ad esporre in modo visibile, anche nelle vendite online, l’etichetta ottenuta dal fornitore e, su richiesta, mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.

Il nuovo regolamento definisce inoltre le procedure di controllo nazionali dei prodotti che presentano rischi (art.9), in base alle quali le autorità di vigilanza nazionali potranno procedere ad una valutazione del prodotto alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel nuovo regolamento o nel corrispettivo atto delegato. In caso di prodotto non conforme ai requisiti, dovranno chiedere al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive (ritiro, richiamo) proporzionate alla natura del rischio da esse stabilito. Il fornitore o il distributore dovranno assicurare che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, nei confronti di tutti i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato dell’Unione. Se non adottate le autorità di vigilanza potranno vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo.

Da ultimo all’articolo 11 viene introdotta una procedura per l’introduzione e il riscalaggio delle etichette secondo la nuova scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso.

 

EPREL

Dal 14 dicembre 2018 è stato attivato il database EPREL (EU Product Database for Energy Labelling), istituito con il duplice obiettivo di poter essere utilizzato dalle autorità di controllo per l’attività di sorveglianza del mercato e rendere pubblicamente disponibile online la lista dei prodotti etichettati.

I fornitori di prodotti connessi all’energia  posso accedervi tramite il link ( https://energy-label.ec.europa.eu.), come indicato dall’art.4 del Reg.2017/1369/UE a partire dal 1 gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello soggetto ad etichettatura energetica, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all’Allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti. Laddove le unità di modelli soggetti ad etichettatura energetica siano immesse sul mercato tra il 1 agosto 2017 e il 1 gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’Allegato I relativamente a tali modelli.

Fino all’inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1 agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’Allegato I.

Il sistema EPREL è diviso in due parti:

  • Compliance site: portale ospitato presso la Commissione Europea e con un database sicuro per tutti i prodotti ad alta efficienza energetica introdotti dai fornitori. Sarà il punto di accesso per la pubblicazione e l’accesso ai dati pubblici e di conformità da parte di fornitori, autorità di vigilanza del mercato (MSA) e funzionari della Commissione.
  • Public site: portale in cui tutti i cittadini, i rivenditori e i ricercatori saranno in grado di consultare tutti i prodotti tramite libero accesso. Il database pubblico verrà aggiornato regolarmente con alcuni dati provenienti dal database del Compliance site.

La Commissione ha inoltre messo a disposizione delle Linee Guida aggiornate per l’utilizzo dello strumento disponibili tramite il link https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EPREL/EPREL+Guidelines 

Per qualsiasi domanda sullo strumento è invece possibile contattare il team di supporto specialistico all’indirizzo ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu