legislazione ambientale

Sostanze

Sezione dedicata all’approfondimento delle principali disposizioni comunitarie sulla gestione delle sostanze di interesse per il settore elettrotecnico ed elettronico

 

Regolamento Conflict minerals

Il 17 maggio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

La nuova normativa comunitaria sui Conflict minerals, che ricalca la disciplina istituita dalla legislazione statunitense, obbliga tutti gli importatori europei di minerali e metalli contenenti stagno, tungsteno, tantalio e oro, esclusi i più piccoli, a effettuare controlli per garantire che gli obblighi di due diligence siano rispettati dai propri fornitori. I materiali riciclati e i piccoli importatori, che rappresentano il 5% delle importazioni, saranno infatti esentati per non imporre eccessivi oneri burocratici.

Il testo del Regolamento prevede quindi l’obbligatorietà dei controlli per gli importatori (art.1.3) qualora il volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia superiore alle soglie relative ai volumi di cui all’Allegato I, per verificare il rispetto delle norme della due diligence, basate sulle linee guida OCSE. La proposta iniziale della Commissione e del Consiglio prevedeva invece solamente controlli volontari. L’applicazione degli obblighi di responsabilità è prevista dal 1 gennaio 2021 per consentire agli Stati membri di nominare le autorità competenti e agli importatori di acquisire familiarità con i loro nuovi obblighi. Con riferimento ai regimi attualmente esistenti, e utilizzati dalle imprese per garantire che l’approvvigionamento di minerali avvenga in modo responsabile, il Regolamento ne riconosce l’equivalenza con il nuovo sistema, al fine di evitare doppi oneri per le imprese. La metodologia e i criteri per stabilire l’equivalenza verranno stabiliti in un atto delegato della Commissione (art. 3.3 e art. 8).

Al fine di offrire chiarezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, è previsto che la Commissione predisponga orientamenti non vincolanti sotto forma di Linee Guida, in cui si illustreranno i criteri per l’individuazione delle zone di conflitto e ad alto rischio, tenendo conto delle Linee guida dell’OCSE (art. 14.1). Il testo comunitario prevede inoltre una Clausola di revisione, secondo cui la Commissione europea dovrà revisionare regolarmente il funzionamento e l’efficacia del nuovo sistema, e anche il suo impatto concreto sugli operatori economici. È anche prevista la possibilità di proporre misure obbligatorie complementari qualora l’applicazione della due diligence da parte delle imprese si dovesse rivelare insoddisfacente (art.17.2).