legislazione ambientale

Sostanze

Sezione dedicata all’approfondimento delle principali disposizioni comunitarie sulla gestione delle sostanze di interesse per il settore elettrotecnico ed elettronico

 

gas fluorurati ad effetto serra

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 maggio 2014, è stato pubblicato il Regolamento 517/2014/UE sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento 842/2006/CE. Scopo del regolamento è quello di ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra particolarmente persistenti nell’atmosfera, migliorandone nel contempo il contenimento e la sorveglianza e fissando alcune restrizioni sul loro utilizzo e commercializzazione.

Il testo del nuovo regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015, data in cui il precedente regolamento 842/2006 risulterà abrogato con effetto.

I gas oggetto della regolamentazione sono nello specifico:

  • HFC – idrofluorocarburi: principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi detergenti e agenti espandenti;
  • PFC – perfluorocarburi: utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori, come solventi detergenti e agenti espandenti;
  • SF6 – esafluoruro di zolfo: utilizzato negli interruttori ad alta tensione e nella produzione di magnesio;

Per migliorare il contenimento dei gas fluorurati ad effetto serra è stabilito che:

  • tutte le persone responsabili delle emissioni devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire o minimizzare le perdite;
  • i controlli per individuare le perdite nei sistemi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio, devono essere effettuati almeno una volta all’anno (la frequenza dipende dalla quantità di gas contenuta nell’apparecchiatura);
  • i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati, hanno l’obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite;
  • i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas.

Determinati dispositivi e prodotti contenenti gas fluorurati devono inoltre essere etichettati in modo chiaro e indelebile, al fine di precisare il tipo e la quantità di gas contenuto. Tali apparecchiature e prodotti includono in particolare i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, impianti di protezione antincendio, commutatori e contenitori.

I gas fluorurati presenti nei circuiti di raffreddamento, nelle apparecchiature, negli impianti di protezione antincendio e negli interruttori ad alta tensione, devono essere recuperati al fine di essere riciclati, rigenerati o distrutti.

È infine previsto che gli Stati membri definiscano programmi di certificazione e di formazione del personale che svolge il controllo per individuare le perdite, il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati.

Il Regolamento 842/2006/CE era inoltre integrato da 10 regolamenti della Commissione Europea (atti di esecuzione) che definiscono gli aspetti tecnici di alcune delle sue disposizioni. Detti regolamenti attuativi  continueranno ad essere applicati fino ad abrogazione mediante appositi atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione europea.

 

  • Il recepimento nazionale

Trattandosi di un regolamento non è necessario il recepimento tramite decreto da parte degli Stati membri. Tuttavia alcune particolari disposizioni del reg. 517/2014 per divenire operative necessitano di apposite misure attuative a livello nazionale che ne definiscano modalità e tempistiche.

A tal fine sono stati pubblicati in Italia:

  • il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
  • Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.